martedì , 16 Aprile 2024

Trasporti in ambulanza: assoluzione per la Life Pescara Onlus, “il fatto non sussiste”

Pescara – Al Sig. Castellano Manuel era stato contestato il reato di truffa aggravata ai danni della ASL Pescara per avere, in qualità di legale rappresentante della Life Pescara Onlus con artifici e raggiri consistiti nel simulare l’avvenuta esecuzione di un numero di servizi di trasporto superiore a quello reale, inducendo in errore la A.U.S.L. di Pescara in ordine alle prestazioni effettivamente erogate in favore dell’utenza, e aver procurato indebitamente alla associazione un ingiusto profitto pari a 41.702,92 euro, ai danni della A.U.S.L. di Pescara.

Nai capi di imputazione, gli artifici e raggiri sarebbero consistiti nel calcolare l’entità dei viaggi in relazione a ciascun paziente anche se il servizio era svolto nei confronti di più persone congiuntamente (c.d. trasporti multipli o di gruppo).
Nel chiedere il pagamento per un numero di traporti maggiore rispetto alle terapie erogate E nel chiedere il pagamento per il trasporto effettuato a beneficio di soggetto già deceduto;

Allo stesso tempo l’associazione LIFE PESCARA mediante le condotte descritte nel capo di accusa di Castellano, veniva imputata dell’illecito amministrativo per avere, beneficiato della condotta illecita posta in essere dal l.r. dell’organizzazione di volontariato; condotta fraudolenta .

Le indagini, condotte dalla GDF di Pescara, come riferiscono gli avvocati Maurizio Mililli e Emiliano Palucci del Foro di Chieti, difensori di fiducia del Sig. Castellano si sono concentrate, nell’ambito del traporto di pazienti “dializzati”, sui cosiddetti “trasporti multipli”, ossia trasporti di più pazienti contemporaneamente con un unico mezzo.
La truffa, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe consistita nel fatto che, secondo convenzione, tali trasporti avrebbero dovuto comportare l’addebito alla ASL di un unico viaggio; la ODV LIFE, invece, avrebbe fatturato tanti viaggi quanti erano i pazienti. Il metodo di indagine che ha condotto la Polizia giudiziaria ad ipotizzare la commissione del reato, come riferiscono i difensori di Castellano può essere riassunto, sinteticamente, nei seguenti termini: 

1)     La Guardia di Finanza ha preliminarmente verificato il numero di pazienti che in un determinato giorno hanno effettuato lo stesso turno di trattamento dialisi: ciò sulla base dell’esame delle cartelle cliniche esibite dal reparto dialisi dell’ospedale di Pescara, riportanti per ciascun paziente giorni e turni del trattamento emodialitico;

2)     ha poi verificato il mezzo di trasporto utilizzato dalla LIFE per accompagnare i pazienti in ospedale: ciò sulla base dei prospetti di liquidazione inviati mensilmente dall’associazione, riportanti il nominativo del paziente, il numero di viaggi, il tipo di mezzo utilizzato ed il numero di targa;

3)     ha dedotto, infine, dall’incrocio dei dati ottenuti sulla base delle verifiche di cui ai punti precedenti, il numero di pazienti che ha “svolto il trattamento nello stesso giorno e turno di dialisi usufruendo di un unico mezzo di trasporto, peri i quali occorreva imputare il costo di un singolo viaggio, indipendentemente dal numero di pazienti trasportati”, ed ha – quindi – proceduto al ricalcolo della spesa considerando “corretto imputare il costo del viaggio ad un singolo paziente, mentre per i restanti (ndr. pazienti) vengono evidenziati per le indebite contabilizzazioni” 

«Sempre secondo la Guardia di Finanza, i veicoli utilizzati in tutti i viaggi contestati, sarebbero il veicolo tg ER990HW ed il veicolo tg   FC88YS che – si ripete – sono le targhe indicate dalla ODV LIFE nel prospetto di liquidazione mensile inviato alla ASL».

Avvocati Maurizio Mililli eEmiliano Palucci

Con sentenze n. 223/20 e 224/2020 del 21 ottobre, oggi passate in giudicato, il G.U.P del  Tribunale di Pescara, in persona della Dott.ssa Di Carlo, ha mandato assolto Castellano Manuel dal reato a Lui ascritto perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’ODV life Pescara in ordine all’illecito ascritto perché il fatto non sussiste.

«Il Tribunale in sintesi ha pienamente accolto la tesi difensiva della LIFE e del suo L.R.P.T. , –hanno commentato gli avvocati Maurizio Mililli eEmiliano Palucci– in forza della quale l’ipotesi di truffa contestata, fosse frutto di un equivoco di fondo consistito nel ritenere che l’indicazione della targa nel prospetto mensile di liquidazione, individuasse il mezzo materialmente utilizzato per il trasporto dei vari pazienti.

In realtà la targa contenuta in detti prospetti individuava, più semplicemente, il tipo di veicolo – ambulanzao autovettura – utilizzato per il trasporto, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla ASL in base alle condizioni cliniche del paziente.

Pertanto, l’indicazione – ad esempio – della targa ER990H non significa affatto che i pazienti siano stati trasportati – tutti insieme – dall’ambulanza targata ER990HW; significa, unicamente, che detti pazienti hanno usufruito del trasporto con tariffazione “ambulanza”, in quanto non in grado di deambulare.

Tale aspetto è stato ben evidenziato dai testimoni ascoltati 

Del resto, il trasporto simultaneo di più pazienti sul mezzo targato ER990HW, che come più volte evidenziato è un’ambulanza, sarebbe stato impossibile anche da un punto di vista strutturale.

            In sintesi da quanto sopra, possono trarsi le seguenti preliminari conclusioni:

•  il metodo d’indagine è risultato viziato dall’equivoco generato dalla indicazione di una targa che, tuttavia, non identifica il mezzo utilizzato dal trasporto;

•  le ambulanze possono trasportare un solo paziente per volta;

•  contrariamente a quanto ipotizzato nell’informativa di P.G. il servizio di trasporto veniva effettuato con almeno 3 ambulanze e 2/3 macchine;

•  per alcuni pazienti (…) vi è la prova documentale, proveniente dalla ASL, che viaggiavano necessariamente da soli; per altri pazienti (…) vi sono le dichiarazioni degli autisti che confermano che venivano accompagnati singolarmente.

All’esito del giudizio abbreviato, è rimasto definitivamente accertato  che la LIFE PESCARA ha correttamente eseguito il servizio di trasporto rispettando i termini della convenzione e – in ogni caso – non ha posto in essere alcun artificio e/o raggiro idoneo ad indurre in errore la Asl, con conseguente impossibilità di ritenere integrati gli estremi dell’ipotizzato reato di truffa.

La LIFE rappresenta oggi una delle più solide realtà del volontariato Pescarese che, con oltre 100 volontari iscritti, riesce a supportare i servizi di trasporto commissionati dalla ASL, applicando il tariffario del c.d. DECRETO BARALDI,  con conseguente risparmio con l’ENTE PUBBLICO di circa il 40% sui trasporti effettuati da altri soggetti privati.

La  LIFE ha adottato un efficace modello organizzativo votato alla prevenzione del rischio ai sensi della cogente normativa di cui al D.lgs n.  231/2001 ed oggi, nel contesto pandemico in atto, rappresenta di certo un baluardo locale per l’assistenza ed il trasporto in sicurezza dei pazienti dializzati le cui cure non possono essere certo rallentate.

La vicenda penale che precede –concludono i difensori– ha dimostrato ancora una volta la correttezza dell’operato degli organi amministrativi della LIFE e smentito clamorosamente chi, con troppa enfasi, aveva puntato il dito contro un’istituzione del Volontariato Pescarese.»

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