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Montesilvano: dall’8 al 31 dicembre, un’Ordinanza regola l’uso delle mascherine all’aperto

Montesilvano -Il sindaco Ottavio De Martinis questa mattina ha firmato l’ordina con la quale dispone, dall’8 al 31 dicembre 2021, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, all’interno dei mercati rionali cittadini e nelle zone in prossimità degli edifici scolastici (20 metri) al momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni.

Restano esentati da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina (leggi il testo completo dell’ordinanza in allegato). 

IL TESTO DELL’ORDINANZA

ORDINANZA N. 54/2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL’APERTO – ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 50, C. 5, TUEL.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la L. 16 settembre 2021, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l’art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 28 Ottobre 2021 che ha reiterato fino al 31 Dicembre 2021 le misure di cui alla propria Ordinanza del 22 Giugno 2021, con cui è stata prevista, a partire dal 28 giugno 2021, nelle c.d. «zone bianche», la cessazione dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;

Considerato che

  • in occasione alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 novembre 2021, il Sig. Prefetto di Pescara ha richiamato l’attenzione sull’obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto in tutte le zone dove si possano verificare assembramenti e affollamenti;
  • con nota avente ad oggetto “Andamento epidemiologico dei casi di Covid-19 nel Comune e della Provincia di Pescara” acquisita al protocollo comunale con n. 76554 del 7/12/2021, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara, in relazione ai fenomeni di aggregazione sociale prevedibili per le festività natalizie, suggerisce l’adozione di provvedimenti finalizzati all’imposizione dell’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto nei luoghi pubblici a maggior affluenza di pubblico;
  • l’attuale contesto di rischio impone l’adozione delle iniziative di carattere straordinario e urgente necessarie a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, nelle zone cittadine normalmente oggetto di intensa frequentazione di persone; Evidenziato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie contribuisce notevolmente alla riduzione del rischio di contagio, come rilevato dalla migliore ricerca scientifica al momento disponibile; Ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, di dover disporre a tutela della salute pubblica l’obbligo di utilizzo anche all’aperto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune zone della città caratterizzate da maggiore affluenza di persone, quali i mercati rionali cittadini e le aree in prossimità degli edifici scolastici (20 mt); Visto l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; Visto l’art. 50, comma 5, del DLgs 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie; ORDINA per i motivi espressi in premessa, dall’8 al 31 dicembre 2021, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto all’interno dei mercati rionali cittadini e nelle zone in prossimità degli edifici scolastici (20 mt) al momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni; restano esentati da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l’ uso continuativo della mascherina. AVVISA CHE • l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. INFORMA CHE

• avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa

Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

• la Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano.
la trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:

  • S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
  • Questura di Pescara;
  • Comando Carabinieri;
  • Comando della Guardia di Finanza;
  • Comando di Polizia Municipale. Dalla Residenza Municipale, 07.12.21 originale agli atti

IL SINDACO

f.to Ottavio De Martinis

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