sabato , 20 Aprile 2024

Dal Comitato Strada Parco Bene Comune ricorso al Tar “funzione sociale del viale ciclo pedonale”

Pescara – Il 16 aprile scorso il Strada Parco Bene Comune aveva inviato agli Enti interessati alla realizzazione dell’impianto filoviario tra Pescara e Montesilvano un “preavviso di ricorso giurisdizionale”, predisposto col patrocinio dello Studio legale Claudio e Matteo Di Tonno di Pescara, per rappresentare i vizi di legittimità riscontrati nel “Nulla Osta tecnico a fini di sicurezza” rilasciato dalla Direzione generale TPL del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con provvedimento del 15 marzo decorso, funzionale all’esecuzione delle opere – ferme dal marzo 2015 – necessarie al completamento dell’appalto. Al preavviso, allegata una “nota tecnica“ contenente i profili di criticità irrisolti, accertati a carico dell’impianto mai completato secondo le regole dell’arte.

Per entrambi i documenti menzionati, come fa sapere il Comitato non è stato fornito alcun tipo di riscontro, utile a rappresentare da un lato l’esercizio del “potere autonomo di autotutela“ in capo agli Enti interpellati, dall’altro la buona volontà di soprassedere a una lite giudiziaria che si sarebbe potuta risolvere evitando la congestione delle aule giudiziarie.

«Preso atto a malincuore dell’assoluta indisponibilità a ogni possibile confronto, –spiegano i rappresentanti del Comitato Strada Parco Bene Comune:Maurizio Biondi, Antonella De Cecco, Roberto De Pamphilis e Ivano Angiolelli– lo Studio legale Di Tonno ha ricevuto mandato a notificare agli Enti medesimi un dettagliato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, col quale è stato richiesto, l’annullamento del Nulla Osta tecnico ministeriale gravato da ben 9 “prescrizioni”, talune insuperabili, nonché da “vizi di legittimità“ che – a giudizio del Comitato ricorrente – rendono impraticabile e dannosa l’esecuzione delle opere programmate, inadeguate a portare a regolare completamento l’impianto TRM progettato ormai quasi un trentennio fa. Opere che comporterebbero l’impiego dannoso e improduttivo dell’intero finanziamento CIPE di 31 milioni di Euro accordato nel lontano 1995, senza garantire alcuna utilità marginale alla mobilità sostenibile di area vasta interprovinciale.»


In questa prima fase, ribadisce il Comitato, si è convenuto di non dover richiedere al Collegio giudicante la “sospensiva“ del provvedimento ministeriale, «posto che il Comitato ricorrente confidi tuttora nella consapevole responsabilità politica degli amministratori regionali e comunali – e di quella tecnica dei dirigenti addetti ai servizi competenti – al cospetto di un impianto che ha subìto nel tempo varianti progettuali sostanziali, di vettore e di percorso, mai assoggettate alla procedura V.I.A., ma neppure alla verifica di assoggettabilità, in presenza di un titolo ambientale a validità quinquennale (Giudizio CCRVIA n.2347 del 6 novembre 2014), scaduto appunto a novembre 2019.» Concludono i rappresentanti del Comitato

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