“Il tutto, a giudicare da un volantino che sta circolando sul territorio e che ci è stato segnalato da alcuni cittadini” spiegano i volontari della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS “dovrebbe svolgersi l’8 e il 9 giugno, in pieno periodo riproduttivo della fauna”.
Pescara, 06/06/2019
Comune di Capestrano
Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga
CTA del Parco del Gran Sasso
Comando provinciale dei carabinieri – Forestali di L’Aquila
Regione Abruzzo – ufficio Parchi
Regione Abruzzo – ufficio VINCA
OGGETTO: gara di tiro a piattello in località Forca di Penne – Comune di Capestrano
Ci è stata segnalata da alcuni cittadini questa locandina in cui si pubblicizza un’iniziativa per i giorni 8 e 9 giugno in località Forca di Penne, nel comune di Capestrano (sono indicati dei numeri di telefono di riferimento).
A tal proposito si evidenzia che:
-se siamo nella porzione del valico rientrante in area parco, ovviamente tale attività è vietata dalle norme di tutela dell’area protetta (Legge 394/1991);
-se, invece, è nella porzione appena esterna, comunque ricade nel Sito di Interesse Comunitario “Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di S.Vito” ed è a pochissima distanza dalla Zona di Protezione Speciale coincidente con il Parco (si veda mappa tratta dal portale cartografico nazionale). È del tutto evidente che svolgere un’attività del genere per due giorni consecutivi in pieno periodo riproduttivo della fauna (a mero titolo di esempio, per le specie di interesse conservazionistico, nell’area è nidificante l’Averla piccola; il Falco pellegrino si riproduce proprio sulle pareti che danno sul valico; l’Aquila reale caccia normalmente nelle aree aperte del valico; il Lupo è presente con un branco) costituisce un disturbo incompatibile con gli scopi di conservazione dei siti Natura2000.
Pertanto si chiede di conoscere se è stata svolta la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 e se è stato rilasciato il parere di competenza del Parco nazionale in base al comma 7 dell’art.5 del DPR citato. Inoltre l’attività ci pare anche incompatibili con le Misure di Conservazione varate dalla regione Abruzzo.
Inoltre vorremmo capire come sia possibile recuperare i frammenti dei piattelli (spesso di pochi millimetri di grandezza) al di fuori di un impianto dedicato (non presente nell’area), visto che sono classificati quali “rifiuto speciale non pericoloso” che devono essere smaltiti nelle modalità previste dalla legge
In assenza della V.Inc.A. o qualora l’evento si svolga all’interno del Parco, si chiede il Vs intervento per impedire lo svolgimento di attività prive eventualmente dell’autorizzazione obbligatoria o in palese contrasto con le norme di tutela della Legge 394/1991 o con le misure di conservazione fissate dalla Regione Abruzzo o con le leggi sulla gestione dei rifiuti.
Cordiali saluti
Massimo Pellegrini
Presidente SOA Onlus
Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga
CTA del Parco del Gran Sasso
Comando provinciale dei carabinieri – Forestali di L’Aquila
Regione Abruzzo – ufficio Parchi
Regione Abruzzo – ufficio VINCA
-se siamo nella porzione del valico rientrante in area parco, ovviamente tale attività è vietata dalle norme di tutela dell’area protetta (Legge 394/1991);
-se, invece, è nella porzione appena esterna, comunque ricade nel Sito di Interesse Comunitario “Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di S.Vito” ed è a pochissima distanza dalla Zona di Protezione Speciale coincidente con il Parco (si veda mappa tratta dal portale cartografico nazionale). È del tutto evidente che svolgere un’attività del genere per due giorni consecutivi in pieno periodo riproduttivo della fauna (a mero titolo di esempio, per le specie di interesse conservazionistico, nell’area è nidificante l’Averla piccola; il Falco pellegrino si riproduce proprio sulle pareti che danno sul valico; l’Aquila reale caccia normalmente nelle aree aperte del valico; il Lupo è presente con un branco) costituisce un disturbo incompatibile con gli scopi di conservazione dei siti Natura2000.
Pertanto si chiede di conoscere se è stata svolta la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 e se è stato rilasciato il parere di competenza del Parco nazionale in base al comma 7 dell’art.5 del DPR citato. Inoltre l’attività ci pare anche incompatibili con le Misure di Conservazione varate dalla regione Abruzzo.
Massimo Pellegrini
Presidente SOA Onlus